|
Consiste nella facoltà riconosciuta
ai cittadini di presentare propri stati e requisiti personali, in sostituzione
delle tradizionali certificazioni richieste, mediante apposite dichiarazioni
sottoscritte (firmate) dall'interessato.
La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità
di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la
possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli
dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui
devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre
matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
e per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria,
atti da trasmettere all'estero. riconosciuta ai cittadini di presentare
propri stati e requisiti p
La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva
che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo dell'autocertificazione
della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà" quando la stessa non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni),
è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai,
cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche
di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente
a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore
di pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corisposta dal cittadino
quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo: pensionistico,
assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di collocamento, ecc.
|