Servizi Demografici >> Come fare per

Autentica firma Autentica di copia Carichi pendenti Casellario giudiziale civile Casellario giudiziale generale
Certificato di esistenza in vita Cambio di residenza Certificato di cittadinanza Certificato contestuale Copie atti processuali civili
Rilascio passaporto Tessera elettorale Certificato di esito e servizio di leva Casellario giudiziale penale Porto d’armi
Carta di Identità Certificato di identità per i minorenni: Certificato di morte Codice fiscale Licenza di porto d’armi per difesa personale

Dichiarazioni in caso di temporaneo impedimento per ragioni di salute

Certificato di residenza storico Rinnovo quinquennale del passaporto Certificato di stato di famiglia Variazioni di residenza sulla patente
         
         

 


Certificati e documenti

Autocertificazione

Dal 7 marzo le amministrazioni e i servizi pubblici non potranno più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione. Questa è una delle novità più importanti del testo unico sulla documentazione amministrativa.

Le amministrazioni e i servizi pubblici non potranno più chiedere ai cittadini i certificati relativi a:

nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc, tutti i dati contenuti nei registri di stato civile, (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni), iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, ( ad esempio l’iscrizione alla Camera di Commercio), appartenenza a ordini professionali, titolo di studio, esami sostenuti ecc., reddito, situazione economica, assolvimento di obblighi contributivi, possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali in corso, non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato, vivere a carico di qualcuno.

Per l’autocertificazione, non è più richiesta l’autentica della firma, essendo sufficiente una semplice dichiarazione del cittadino senza timbri e bolli.

La richiesta di questi certificati da parte delle Amministrazioni e dei servizi pubblici costituirà violazione dei doveri d’ufficio.

Al posto dei certificati amministrazioni e servizi pubblici dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari ( ad es. per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà indicare l’Istituto e l’anno in cui si è diplomato ).

I certificati medici non possono essere sostituiti dall’autocertificazione.

E’ sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati , sono le amministrazioni che non possono pretenderli.

Chi deve accettare l’autocertificazione

· Le amministrazioni pubbliche

· I servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. Per esempio le aziende municipalizzate, l’Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la RAI, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade ecc. Tutte queste aziende sono tenute ad accettare l’autocertificazione dai loro utenti.

I Tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione.

L’autocertificazione e i privati

L’autocertificazione è estesa ai privati ( ad es. banche assicurazioni ) che decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.

Come si fa l’autocertificazione ( dichiarazione sostitutiva di certificazione )

Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e bollo. Per agevolare il cittadino le amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli.

I documenti d’identità al posto dei certificati

L’esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento ( ad esempio carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione ecc. ), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Le domande e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Per le domande e le dichiarazioni rivolte all’Amministrazione non è più prevista l’autentica della firma.

Sarà sufficiente:

· firmare davanti al dipendente addetto;

· inviarle per posta, per fax o tramite una terza persona allegando una fotocopia del proprio documento di identità;

- inviarle per via telematica con la firma digitale o identificandosi con la carta d’identità elettronica.

Autentica firma

L’autentica della firma è richiesta solo:

· per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati;

· per le domande relative alla riscossione di benefici economici ( pensioni, contributi, etc. ) da parte di un’altra persona.

Autentica di copia

E’ sufficiente una semplice dichiarazione dell’atto di notorietà per attestare che copia di un documento lasciato o conservato da una pubblica amministrazione è conforme all’originale.

Dichiarazioni in caso di temporaneo impedimento per ragioni di salute

La dichiarazione, nell’interesse di chi si trova in una situazione di temporaneo impedimento per ragione di salute, è sostituita dalla dichiarazione resa dal coniuge, o in sua assenza dai, o in mancanza di questi, da un altro parente fino al terzo grado. Questa dichiarazione va fatta davanti al pubblico ufficiale che dovrà accertare l’identità del dichiarante e prendere atto dei motivi dell’impedimento.

Autocertificazione

Possono fare l’autocertificazione:

· i cittadini italiani;

· i cittadini dell’Unione Europea;

· i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Carichi pendenti

È un certificato che attesta i procedimenti penali a carico del cittadino.

COME

Può richiederlo l’interessato o un delegato munito di documenti di riconoscimento (della parte e del delegato); è necessario compilare un modulo, allegando la seguente documentazione:

– fotocopia del documento dell’interessato;

– marca da € 3,10 per diritti di cancelleria.

Il tempo di rilascio varia dai cinque ai sei giorni.

DOVE

Tribunale -

QUANDO

Tutti i giorni 8.45 – 11.45.

Casellario giudiziale civile

È un certificato che attesta le sentenze, interdizioni, inabilitazioni.

COME

Può richiederlo l’interessato o un delegato munito di documenti di riconoscimento (della parte e del delegato); è necessario compilare un modulo o in carta semplice (da comprare presso una rivendita di concessioni governative), allegando la seguente documentazione:

– fotocopia del documento dell’interessato;

– marca da € 3,10 per diritti di cancelleria, più un’altra marca se lo si vuole in giornata;

– marca da € 10, 33.

Il rilascio avviene entro tre giorni.

DOVE

Tribunale -

QUANDO

Tutti i giorni 8.45 – 11.45.

Casellario giudiziale generale

È un certificato che attesta le sentenze passate in giudicato comprese le dichiarazioni di fallimento e i reati fallimentari.

COME

Può richiederlo l’interessato o un delegato munito di documenti di riconoscimento (della parte e del delegato); è necessario compilare un modulo o in carta semplice (da comprare presso una rivendita di concessioni governative), allegando la seguente documentazione:

– fotocopia del documento dell’interessato;

– marca da € 3,10 per diritti di cancelleria, più un’altra marca se lo si vuole in giornata;

– marca da € 10,33 se lo si desidera in bollo.

Il rilascio avviene entro tre giorni.

DOVE

Tribunale -

QUANDO

Tutti i giorni 8.45 – 11.45.

Casellario giudiziale penale

È un certificato che attesta le sentenze penali passate in giudicato (irrevocabili).

COME

Può richiederlo l’interessato o un delegato munito di documenti di riconoscimento (della parte e del delegato); è necessario compilare un modulo (da comprare presso una rivendita di concessioni governative), allegando la seguente documentazione:

– fotocopia del documento dell’interessato;

– marca da € 3,10 per diritti di cancelleria, più un’altra marca se lo si vuole in giornata;

– marca da € 10,33 se lo si desidera in bollo.

Il rilascio avviene entro tre giorni.

DOVE

Tribunale -

QUANDO

Tutti i giorni 8.45 – 11.45.

Copie atti processuali civili

È possibile richiedere copia di atti processuali civili solo se si è parte in causa o direttamente interessati; diversamente si può ottenere un certificato inerente l’atto in questione presso gli uffici del Tribunale.

Se la copia che si richiede è in carta semplice è dovuto solo il pagamento dei diritti; se la copia è in carta da bollo bisogna produrre anche le relative marche da bollo da € 10,33 (una ogni quattro facciate).

Gli atti relativi ai divorzi e lavoro sono esenti da qualsiasi forma di esborso.

L’Archivio Civile è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30.

Certificato contestuale

Contiene tutti i dati di residenza, cittadinanza e stato libero; viene rilasciato dagli sportelli dell’Anagrafe e dai Servizi Decentrati delle Municipalità.

Certificato di cittadinanza

Può essere richiesto solo nel Comune di residenza, presso gli sportelli dell’Anagrafe e dei Servizi Decentrati delle Municipalità. La richiesta può essere inoltrata da chiunque sia in possesso dei dati anagrafici dell’interessato.

Certificato di esistenza in vita

Attesta che il cittadino è vivente; viene spesso richiesto per uso pensionistico. È necessario un documento di riconoscimento valido; la richiesta può essere inoltrata all’Anagrafe da chiunque sia in possesso dei dati anagrafici dell’interessato.

Certificato di esito e servizio di leva

Può essere richiesto all’Ufficio Leva presso la Direzione dei Servizi Demografici e Decentramento.

Certificato di godimento dei diritti politici

e di iscrizione nelle liste elettorali

Requisiti indispensabili sono la maggiore età e la residenza nel Comune; si richiede, previa compilazione di un modulo, presso gli sportelli dell’Anagrafe e dei Servizi Decentrati presso le Municipalità.

Certificato di morte

Attesta la data e il Comune in cui è avvenuto il decesso. La richiesta può essere inoltrata da chiunque sia in possesso dei dati anagrafici dell’interessato.

Certificato di nascita

Attesta la data e il Comune di nascita del cittadino. La richiesta può essere inoltrata presso gli sportelli dell’Anagrafe e dei Servizi Decentrati delle Municipalità, da chiunque sia in possesso dei dati anagrafici dell’interessato.

Certificato di residenza

Viene rilasciato ai residenti del Comune dagli sportelli dell’Anagrafe e dei Servizi Decentrati presso le Municipalità. La richiesta può essere inoltrata da chiunque sia in possesso dei dati anagrafici dell’interessato.

Certificato di residenza storico

Attesta le variazioni di domicilio e di residenza del cittadino sin dalla prima residenza nel Comune. Può essere richiesto presso gli sportelli della Direzione Servizi Demografici e Decentramento da componenti del nucleo familiare maggiorenni o da persone giuridicamente autorizzate.

Certificato di stato di famiglia

È l’attestazione anagrafica di un nucleo familiare legato da vincoli di parentela, affettivi o di convivenza. Può essere richiesto presso gli sportelli dell’Anagrafe e dei Servizi Decentrati presso le Municipalità. La richiesta può essere inoltrata da chiunque sia in possesso dei dati anagrafici dell’interessato.

Certificato di stato libero

Attesta che l’interessato non è legato da vincoli di matrimonio. Può essere richiesto presso gli sportelli dell’Anagrafe e dei Servizi Decentrati presso le Municipalità. Solo dall’interessato.

Tessera elettorale

È indispensabile per poter esercitare il proprio diritto di voto; viene notificato direttamente a casa. In caso di mancata notifica, smarrimento o distruzione, bisogna recarsi personalmente presso l’Ufficio Elettorale per richiederne il duplicato.

Estratto dell’atto di nascita

Solo in alcuni casi particolari può essere richiesto (da parte dell’ interessato) questo certificato, che riporta determinate ulteriori annotazioni (ora, luogo esatto, genitori ecc.). Si ricorda che la copia integrale dell’atto di nascita può essere invece richiesta soltanto dagli ufficiali di stato civile.

Servizi anagrafici

Curano i registri della popolazione, lo stato civile, le liste elettorali, la leva militare; provvedono a registrare tutte le variazioni che si verificano durante la vita del cittadino, dalla nascita alla morte. Provvedono, inoltre, al rilascio dei libretti di lavoro e di quelli di pensione rilasciati dalla pubblica Amministrazione.

Cambio di residenza

Si chiede per trasferimenti nell’ambito dello stesso Comune di residenza o da altro Comune.

La comunicazione può essere inoltrata agli sportelli dell’Anagrafe, previa compilazione di un apposito modulo prestampato ed esibizione di un documento d’identità valido.

In caso di possesso di autoveicoli bisogna produrre i dati del libretto di circolazione e della patente di ciascun componente del nucleo familiare.

Il cambio di residenza comporta anche la necessità di presentare la denuncia di variazione all'ufficio Tributi ai fine del pagamento della Tassa rifiuti solidi urbani.

QUANDO

Da lunedì a venerdì 8.30 – 12; martedì e giovedì anche 15.00 – 18.00.

Denuncia di nascita

La denuncia di nascita è effettuata, innanzi all’ufficiale di stato civile, dal padre o dalla madre o dal medico o da chiunque abbia assistito al parto o da un incaricato del direttore dell’ospedale, presso le Municipalità delegate oppure presso la Direzione Servizi Demografici e Decentramento - Ufficio nascite. La denuncia può essere fatta, entro tre giorni, anche direttamente nell’Ospedale presso il quale è avvenuto il parto; l’ospedale stesso provvederà ad inviare la comunicazione via fax all’Anagrafe.

Per la denuncia è necessaria l’attestazione di nascita rilasciata dall’ospedale o dalla clinica o dal medico che ha assistito al parto o dall’ostetrica. La denuncia dev’essere effettuata entro i dieci giorni successivi la nascita.

Nel caso in cui i genitori non siano coniugati è necessaria per la denunzia la presenza di entrambi.

È anche possibile la denuncia prenatale; la gestante, al sesto mese di gravidanza, può recarsi ai Servizi demografici con il certificato del medico per effettuare la denuncia prenatale, per la parte che la riguarda; dopo la nascita la denuncia dev’essere completata dall’altro genitore.

DOVE

Direzione Servizi Demografici e Decentramento -

QUANDO

Tutti i giorni 8.30 – 12; martedì e giovedì 15.30 – 18.00

Servizio di leva

Oltre ai certificati del servizio di leva e alla vidimazione dei congedi, l’Ufficio provvede, insieme al Distretto Militare, alle richieste di dispensa o esoneri dal servizio di leva, ai rinvii, alle esenzioni, precetti, ruoli matricolari.

Documenti

Carta di Identità

Dev’essere richiesta presso gli Sportelli dell’Anagrafe e delle Anagrafi Decentrate.

COME

Documentazione occorrente:

– tre fototessere recenti in cui l’interessato risulti riconoscibile;

– vecchia carta d’identità; in mancanza, altro documento valido o due testimoni con documento valido.

La carta d’identità può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza dei 5 anni.

Certificato di identità per i minorenni:

Viene rilasciato ai minori di anni 15 per recarsi all’estero.

Per i paesi che hanno aderito al trattato di Maastricht non è più richiesta l’autorizzazione da parte della Questura.

E’ necessaria una foto del minore e la presenza di un genitore munito di valido documento d’identità.

Viene rilasciato anche ai minori di anni 15, ma che abbiano compiuto 14 anni, per la conduzione di ciclomotori.

E’ necessaria una foto del minore e la presenza di un genitore munito di valido documento d’identità

In caso di smarrimento o furto:

– tre fototessere recenti;

– denuncia in originale e fotocopia da consegnare;

– altro documento valido o due testimoni con documento valido.

Il rilascio avviene non oltre due giorni dalla richiesta.

DOVE

Sportelli dell’Anagrafe

QUANDO

Tutti i giorni 8.30 – 12; martedì e giovedì anche 15.30 – 18.00

Codice fiscale

Viene rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, compilando un modulo e presentando la seguente documentazione:

– se il richiedente ha più di 15 anni: valido documento di riconoscimento.

_ se il richiedente ha meno di 15 anni: documento di uno dei genitori e certificato di nascita o stato di famiglia.

Il duplicato del codice fiscale può essere richiesto telematicamente utilizzando le apparecchiature collocate presso l'ufficio imposte. Il nuovo tesserino sarà spedito direttamente a domicilio risultante all’anagrafe tributaria entro 20 giorni.

Per la variazione del domicilio occorre recarsi presso gli uffici delle Imposte.

Per quanto riguarda le persone giuridiche viene rilasciato ad Associazioni, Enti, Cooperative, Società, Circoli Ricreativi, Condomini, senza scopo di lucro compilando l’apposito modulo e presentando la copia dello statuto o verbale dell’assemblea e copia del documento del rappresentante.

DOVE

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

QUANDO

Tutti i giorni 8.30 – 12.30;

Rilascio passaporto

Richiedente senza figli minori:

– istanza su modello prestampato;

– ricevuta del versamento di € 5,24

– una marca di concessione governativa di € 30,99 per passaporto;

– due foto formato tessera identiche e recenti.

Richiedente coniugato o convivente con figli minori:

integrare con la firma/assenso del coniuge/convivente.

Per l’iscrizione dei figli minori di anni 16 indicare nell’apposito riquadro annotazioni: cognome, nome, luogo, data di nascita e cittadinanza . Se il minore è di età superiore ai 10 anni occorre produrre 2 foto.

Richiedente separato/a – divorziato/a-vedovo/a – celibe/nubile con figli minori:

integrare con il nulla osta del Giudice Tutelare da richiedere presso la Pretura di competenza.

Richiedente minore di anni 18:

integrare con la firma/assenso di entrambi i genitori.

Il minore fino al compimento del 10° anno di età ha l’obbligo di viaggiare accompagnato, indicando nell’apposito riquadro annotazioni: cognome, nome ( in stampatello ) dei genitori o di persona diversa.

Rinnovo quinquennale del passaporto

Richiedente senza figli minori:

– istanza su modello prestampato;

– una marca di concessione governativa di € 30,99.

Richiedente coniugato o convivente con figli minori:

integrare con la firma/assenso del coniuge/convivente.

Per l’iscrizione dei figli minori di anni 16 indicare nell’apposito riquadro annotazioni: cognome, nome, luogo, data di nascita e cittadinanza . Se il minore è di età superiore ai 10 anni occorre produrre 2 foto.

Richiedente separato/a – divorziato/a-vedovo/a – celibe/nubile con figli minori

integrare con il nulla osta del Giudice Tutelare da richiedere presso la Pretura di competenza.

Richiedente minore di anni 18:

integrare con la firma/assenso di entrambi i genitori;

Lasciapassare per il minore che non abbia compiuto il 15° anno di età

Documenti occorrenti:

Istanza su modello prestampato con firma/assenso di entrambi i genitori;

certificato di nascita con foto autenticata del minore;

stato di famiglia semplice.

Paesi per i quali il suddetto documento è valido:

Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Croazia. Tunisia e Turchia solo per i viaggi organizzati.

Si precisa che i minori di 15 anni possono viaggiare muniti della sola fotografia autenticata dal proprio comune di residenza esclusivamente nei paesi aderenti alla Convenzione di Schengen.

DOVE

Si richiede personalmente presso i Commissariati di zona della Polizia di Stato.

Delegazioni Commissariati per il rilascio del passaporto:

Patente

Per il rilascio della patente internazionale a cittadini italiani che si devono recare in paesi extracomunitari, occorre

foto autenticata in carta semplice, marca da bollo da apporre sulla patente, modulistica e due versamenti (un versamento da € 5,16 e un versamento di € 10,33, fotocopia della patente di guida.

Patente di prima emissione o di nuova emissione con aggiunta di nuove categorie.

– Richiesta foglio rosa: rivolgersi alla Motorizzazione Civile, che fornirà l’apposita modulistica, i modelli di c.c.p. per i versamenti dovuti e l’elenco degli altri documenti da esibire.

– Effettuazione esami: avviene su prenotazione alla Motorizzazione Civile. Il primo esame riguarda la teoria e viene effettuato, a seconda dei casi, con sistema a quiz o con il sistema orale. Superato l’esame di teoria, occorre prenotarsi per l’esame pratico da effettuarsi sul veicolo della categoria di patente richiesta munito di doppi comandi escluso il veicolo per la patente di categoria A.

– Rilascio patente: è contestuale al superamento dell’esame pratico; viene consegnato dallo stesso funzionario esaminatore.

_Duplicato della patente

Si richiede alla Motorizzazione Civile che fornirà l’apposita modulistica, i modelli di c.c.p. per i versamenti dovuti e l’elenco degli altri eventuali documenti richiesti.

I versamenti e la documentazione da esibire variano a seconda del motivo della richiesta: furto; smarrimento; distruzione; declassamento; conversione patente estera; conversione patente militare.

In tutti i casi in cui la patente da duplicare è scaduta di validità o sta per scadere o non si può accertarne la scadenza, e nei casi di conversione occorre produrre un certificato medico rilasciato dalle competenti autorità sanitarie ( vedi sotto).

Nei casi di furto, smarrimento o distruzione della patente, il duplicato può essere richiesto dopo un mese dalla denuncia resa alle autorità competenti. Nel frattempo, l’interessato dovrà richiedere alla Motorizzazione Civile il permesso provvisorio di guida.

Rinnovo di validità della patente

L’interessato dovrà rivolgersi al servizio di Medicina Legale o ad altra simile struttura della AUSL, o ad un medico militare. Superata con esito positivo la visita medica, l’interessato riceverà, al proprio domicilio un tagliando autoadesivo da applicare sulla patente. Se il tagliando non arriva al domicilio entro 40 giorni telefonare al numero verde 800232323.

Variazioni di residenza sulla patente

All’atto in cui i titolari di patente comunicano al Comune interessato il proprio cambio di residenza, compilano un’apposita dichiarazione. Successivamente, riceveranno al proprio domicilio un tagliando autoadesivo da applicare sulla patente. Se il tagliando non arriva al domicilio entro 40 giorni telefonare al numero verde 800232323.

DOVE

Motorizzazione Civile

QUANDO

Lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 – 11.40.

Porto d’armi

Documenti occorrenti per il rilascio della licenza di porto fucile uso caccia:

- Domanda in bollo diretta al Sig. Questore intesa ad ottenere la licenza, l’istanza dovrà essere sottoscritta dinanzi all’incaricato alla ricezione e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) generalità complete;

b) residenza e/o domicilio del richiedente o autocertificazione;

c) attestazione sullo stato di famiglia o autocertificazione;

- nulla osta rilasciato dal Comune, ai sensi dell’art. 12 T.U.L.P.S.;

- una marca da bollo di € 10,33;

- due fotografie;

- versamento di € 2,07;

- certificato medico rilasciato dall’A.S.L. competente per territorio;

- congedo militare in copia conforme all’originale o attestazione di idoneità al maneggio delle armi ( per gli

appartenenti ai Corpi di Polizia e Forze Armate è sufficiente l’attestazione di servizio);

- certificato di idoneità all’esercizio dell’attività venatoria rilasciato dall’Ufficio Provinciale Caccia ;

- versamento di € 134,28, con causale: “ tassa licenza porto fucile solo per uso caccia”;

- versamento sul c.c.p. n. 10575900 di € 64,56, intestato alla Regione Siciliana, con causale: “ tassa regionale per

la caccia”;

- libretto e cedola scaduti in originale ( solo in caso di rinnovo ).

La licenza e il relativo libretto hanno validità di sei anni.

DOVE

La documentazione deve essere prodotta in originale e deve essere presentata al competente Commissariato di Pubblica Sicurezza o al Comando Stazione Carabinieri per il successivo inoltro alla Questura.

La domanda potrà essere spedita a mezzo posta, unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità.

Licenza di porto d’armi per difesa personale

L’Ufficio Polizia Amministrativa della Prefettura cura il rilascio ed il rinnovo di titoli di p.s. di cui al Testo Unico delle leggi Di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773.

Il Prefetto ha facoltà di concedere in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltella o pistola.

L’istanza in bollo ( € 10,33 ), deve indicare dettagliamene i motivi della richiesta e specificare ogni elemento utile a comprovare la necessità di difesa personale.

L’interessato deve inoltre dichiarare di non aver prestato servizio sostitutivo civile quale obiettore di coscienza e di non trovarsi pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 9, 1° comma della legge 15/12/1971, n. 772 come modificato dalla legge n. 230 dell’8 luglio 1998.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti atti:

a) Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge n. 127 del 15/05/97 e successive modifiche ed integrazioni, e degli artt. 38 e seguenti del D.P.R. 28/12/00 n. 445, attestante nascita, cittadinanza, stato di famiglia, posizione relativa agli obblighi militari, assenza di pregiudizi penali a carico, volume di affari o reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;

b) Certificato d’idoneità al maneggio delle armi in bollo ( € 10,33 ): da presentare esclusivamente nel caso in cui non sia stato assolto l’obbligo di leva militare;

c) Certificato medico in bollo ( € 10,33 ) rilasciato da Struttura Sanitaria Pubblica (ufficiale sanitario o medico militare) ai sensi dell’art. 2 Decreto Ministero della Sanità del 14/09/1994;

d) Ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di € 87,80;

e) Marca da bollo € 10,33 per la regolarizzazione fiscale della licenza richiesta;

f) Per la concessione di licenza di porto d’armi per difesa personale in favore di guardie giurate ( anche volontarie ) l’importo del versamento della tassa di concessione governativa è di € 7,75;

g) Attestazione del versamento di € 1,73 con la seguente causale: Capo IX Capitolo 3484 – Prefettura libretto porto d’armi mod. 9;

h) Due fotografie, di cui una legalizzata ( di formato 4,5 x 4,5 a mezzo busto, in divisa per le guardie giurate ): la legalizzazione suddetta può effettuarsi direttamente presso lo sportello dell’ufficio prefettizio.

La licenza di porto di pistola per difesa personale deve essere rinnovata annualmente. La richiesta di rinnovo, dettagliamene motivata, deve essere presentata 60 giorni prima della scadenza, corredata dei documenti di cui alle lettere a) c) d) ed e).

I documenti di cui alle lettere g) e h) devono essere prodotti ogni cinque anni per il rinnovo quinquennale del libretto personale per licenza porto d’armi: art. 68 2° c. R.D. 6/5/1940 n. 635 ( Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. ).