Descrizione
Ordinanza del Sindaco n. 22 del 26/06/2026 Registro generale n. 62
Tutela del benessere animale durante il periodo estivo - Divieto di detenzione anche temporanea di animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili o aree esterne esposte a condizioni climatiche estreme
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- durante il periodo estivo, specialmente nelle regioni del Sud Italia, si registrano temperature elevate e prolungate esposizioni ai raggi solari che possono costituire grave rischio per la salute e la vita degli animali d’affezione;
- pervengono nel periodo estivo segnalazioni riguardanti cani e gatti lasciati anche temporaneamente su balconi, terrazze o spazi esterni privi di adeguata protezione dal sole e dal calore, spesso durante l’assenza dei proprietari;
- l’esposizione prolungata o anche temporanea a temperature elevate può provocare disidratazione, colpi di calore, sofferenza e morte degli animali;
- risulta necessario intervenire con misure urgenti di prevenzione e tutela nei confronti degli animali d’affezione ;
VISTI:
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 281/1991 in materia di tutela degli animali d’affezione; l’art. 544-ter del Codice Penale;
- la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia;
CONSIDERATO:
che le condizioni climatiche estive costituiscono situazione eccezionale e potenzialmente pericolosa per il benessere animale; che occorre adottare misure immediate e preventive a tutela della salute pubblica e animale;
ORDINA
Art. 1 – Periodo di applicazione
La presente ordinanza si applica dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, salvo proroghe o anticipazioni legate alle condizioni climatiche.
Art. 2 – Divieti
È vietato detenere, anche temporaneamente, cani, gatti o altri animali d’affezione su balconi , terrazze, cortili, verande, aree esterne, recinti o spazi privi di adeguata protezione climatica, durante le fasce orarie comprese tra le ore 11:00 e le ore 18:00, in presenza di:
- esposizione diretta al sole;
- temperatura elevata;
- assenza di ombreggiatura permanente;
- insufficiente ventilazione;
- mancanza di acqua fresca facilmente accessibile;
- impossibilità di accesso a spazi interni idonei.
Art. 3 – Obblighi dei proprietari
I proprietari o detentori degli animali devono garantire:
- idonea protezione dal sole e dal calore; costante disponibilità di acqua; condizioni compatibili con il benessere psicofisico dell’animale;
- adeguata custodia durante eventuali assenze.
Art. 4 – Controlli
La Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, il Servizio Veterinario ASP e le Guardie Zoofile sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 5 – Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato:
- la violazione della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;
- nei casi di grave pericolo per l’animale si procederà ai sensi delle norme penali vigenti e potrà essere disposto l’intervento urgente degli organi competenti.
Art. 6 – Entrata in vigore
La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.
DISPONE
la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; la trasmissione alla Prefettura, ASP, Polizia Locale e associazioni riconosciute per la tutela animale.
Letto e sottoscritto a norma di legge
IL SINDACO
PAOLO AMENTA